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sentenza Tar Lazio

Psicologo e Counselor: la sentenza del Tar del Lazio

Psicologo e counselor : sentenza del Tar Lazio

La figura del counselor nasce intorno agli anni ’30 in America e si sviluppa principalmente nei paesi Anglosassoni affermandosi come vera e propria professione di consulenza avente l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del cliente principalmente in ambito relazionale. Arriva anche in Italia negli anni ’70.

Iniziale riconoscimento del counselor

Ma soltanto nel 2013 la professione viene riconosciuta a livello legislativo in quanto inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’Elenco delle associazioni professionali non regolamentate. Cioè quelle professioni di materia intellettuale per le quali non sono necessari iscrizione all’albo e iter di studi regolamentato e pubblico. Sono nati così numerosi corsi di formazione per counselor. Essi  sono di natura privata, in grado di fornire gli strumenti e le conoscenze necessari per praticare questa professione. Nel corso del tempo, però, il profilo di counselor è andato a sovrapporsi sempre più con attività proprie della categoria degli psicologi. Queste  per difendere e tutelare la propria professione, hanno sollecitato il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi perché prendesse provvedimenti in merito.

Le motivazioni del ricorso al TAR Lazio

Nel 2014, infatti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi fa ricorso al Tar del Lazio nei confronti dell’Assocounseling. (Associazione professionale di categoria dei counselor). L’oggetto è  l’annullamento del provvedimento con il quale era stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’inserimento dell’associazione nell’Elenco delle associazioni professionali non regolamentate. Le motivazioni erano le seguenti.

  1. l’attività svolta dai counselors risulta coincidente con quella che la legge riserva agli psicologi, fatta eccezione solo per l’attività di diagnosi non contemplata dall’associazione;
  2. l’Assocounseling pur operando in ambito sanitario (benessere psicofisico del cliente) è iscritta all’Elenco delle professioni non regolamentate esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, escludendo attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi di professioni sanitarie, di mestieri artigianali e commerciali, di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
  3. il trattamento del disagio psichico presuppone una competenza professionale ed una preparazione formativa non riconosciute ai counselors.
La cancellazione dell’Assocounseling dalle associazioni professionali

Il Tar si trovò in perfetto accordo con quanto enunciato dal Consiglio degli Psicologi, riconoscendogli l’unicità della professione (vedi l’articolo). Ha disposto quindi la cancellazione dell’Assocounseling dall’elenco delle attività non regolamentate ed è stato ribadito che il disagio psichico, di qualsiasi entità, deve essere trattato unicamente dallo psicologo, il quale possiede un’adeguata preparazione professionale.

Quanto avvenuto è un “indizio”  della querelle tra psicologo e counselor , che suggerisce la verifica più approfondita della formazione dei counselors.

Sentenza, anno 2015

Il risultato della querelle tra psicologo e counselor è che il Tar del Lazio ha ritenuto fondato il ricorso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Gli ha riconosciuto  con sentenza 13020/2015 l’unicità della professione.

Ha disposto quindi la cancellazione dell’Assocounseling dall’Elenco delle attività non regolamentate di cui alla legge 4/2013. È stato inoltre ribadito dal Tar che il disagio psichico trattato è, indipendentemente dalla gradazione e dal contesto, una patologia su cui interviene lo psicologo con una adeguata preparazione professionale.

Il dopo-sentenza

Quanto avvenuto tra Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e Assocounseling è un “indizio”. Così  recita la sentenza 13020/2015 ,  “della necessità di verifiche più approfondite in ordine alla formazione dei counselors”.

Definizioni di psicologo e counselor

Psicologo

La legge del 18 febbraio 1989 n. 56 all’art. 1 definisce il profilo di psicologo come una professione soddisfa questi requisiti.  “Comprenda l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico.  Queste sono rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca, didattica in tale ambito”.

Inoltre, per l’esercizio della professione dello Psicologo, secondo l’art. 2 della stessa legge, è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato. Inoltre di  essere iscritto nell’apposito albo professionale. Ed infine il superamento di un esame di abilitazione. A questo esame  “sono ammessi (…) i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione. Tale documentazione deve  attestare  l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della pubblica istruzione”.

Counselor

L’Assocounseling aveva definito l’attività dei propri associati come attività il cui obiettivo era il miglioramento della qualità di vita del cliente. Sosteneva i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offriva uno spazio di ascolto e di riflessione.  In esso si  esploravano difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e si potevano  rinforzare capacità di scelta o di cambiamento.

Il titolo di counselor, non richiede nessuna formazione accademica né un’abilitazione professionale. Prevede l’iscrizione all’associazione Assocounseling. Dopo la frequenza di un corso triennale di formazione di natura privata che  abilita a svolgere interventi quali:

  1. utilizzare strumenti conoscitivi derivanti da diversi orientamenti teorici.
  2. ascoltare e riflettere con il cliente in merito alle sue difficoltà.
  3. sostenere famiglie, gruppi e istituzioni.

Se hai trovato interessante questo articolo, puoi leggere anche. Psicologo del lavoro nelle organizzazioni : aspetti normativi.

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